DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI 2012: L’INPS MANDA IN PENSIONE IL MODELLO «DL 86/88 BIS»

18 gennaio 2012

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L’INPS, confermando quanto già aveva anticipato lo scorso anno con la Circolare n° 13 del 28.01.2011, riconferma alle proprie Strutture, tramite il Messaggio n° 966 del 17.01.2012, che alla domanda di disoccupazione con requisiti ridotti  non debba essere più allegato il modello “DL86/88 bis” a cura del datore di lavoro.

Ciò è reso possibile dal fatto che, a partire dalla dichiarazione di competenza gennaio 2011, il flusso delle denunce retributive mensili (UniEmens) è implementato con il dato relativo alle giornate effettivamente lavorate per ogni singola settimana.

Ciò comporta quindi la semplificazione delle operazioni di liquidazione con il prelievo automatizzato dei dati dagli archivi in possesso dell’INPS, evitando di gravare azienda e lavoratore dell’obbligo di produrre il modello «D.L. n. 86/1988 bis» con i dati relativi al rapporto di lavoro.

Solo nel caso in cui i dati INPS non siano aggiornati al momento della presentazione della domanda delle informazioni necessarie per la liquidazione automatizzata, si dovrà richiedere al lavoratore la relativa documentazione (autocertificazione dei dati retributivi e contrattuali, ultime buste paga, ecc.).

Nel suddetto messaggio, viene infatti specificato che:

Dal 19 gennaio 2012 sarà rilasciata una nuova versione della procedura DSWEB di liquidazione della indennità di disoccupazione con requisiti ridotti (DS R.R.) che permetterà il calcolo dell’importo dell’indennità tramite i dati prelevati direttamente dal sistema UNIEMENS opportunamente implementato. Ciò permetterà il superamento della richiesta all’assicurato del modello DL 86/88 bis compilato dall’azienda ove quest’ultima abbia compilato in UNIEMENS la sezione delle giornate di effettivo lavoro, sezione compilabile anche a posteriori per i periodi del 2011.

Dal 19 gennaio 2012, dunque,  il calcolo dell’importo dell’indennità sarà computato direttamente tramite i dati prelevati dal sistema UNIEMENS.

La domanda andrà presentata dal 01/01/2012 al 31/03/2012 presso le sedi INPS e, solo in futuro, anche telematicamente nell’apposita area dedicata ai servizi per il cittadino , poichè, a tutt’oggi, essa risulta essere “ancora” in costruzione…

 

 

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CTD… AL CENTRO DELLA NOSTRA ATTENZIONE

16 gennaio 2012

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Il progressivo mutamento del mercato del lavoro, che in questi ultimi anni ha visto la trasformazione del concetto di mobilità in sostanziale perenne precarietà’, rende stringente la necessità di supporto costante nei confronti dei Lavoratori a tempo determinato.

Nel corso degli anni la sempre maggior frammentazione dei contratti di lavoro è diventata una vera e propria piaga sociale: questo quadro di generale depauperamento dei diritti, ha evidentemente avuto ripercussioni, anche e soprattutto, nel nostro ambito lavorativo.

Da tempo, l’impegno della nostra Organizzazione è quello di continuare a porre al centro della propria azione la tutela e la salvaguardia dei diritti che, le leggi vigenti, riconoscono ai Lavoratori con contratto a tempo determinato.

 

In questa ottica la nostra attenzione è rivolta alla garanzia di accesso per i suddetti Colleghi, alle norme previste dall’attuale sistema di welfare: nello specifico pensiamo alla possibilità’ di accesso al diritto all’indennità’ di disoccupazione ordinaria, che, tali norme, riconoscono solo a coloro i quali maturino un totale di almeno 52 settimane lavorative nei 2 anni precedenti la stessa domanda.

E’ nostra ferma determinazione, dunque, quella di agire, sensibilizzando l’Azienda nel voler garantire a tutti i Colleghi CTD il numero di giornate lavorative necessarie e sufficienti alla maturazione di tale indennità’.

Sarà, pertanto, nostro categorico impegno quello di continuare a renderci, come sempre abbiamo fatto, voce e megafono dei Colleghi CTD nei confronti di Alitalia, rendendo possibile a tutti coloro i quali si trovino ad affrontare questi tempi difficili, l’accesso agli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa vigente.

Rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento,

 

RSA AA/VV UGL TRASPORTI

 

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UNA TASSA SUI DIRITTI DEI LAVORATORI

14 luglio 2011

UNA NUOVA TASSA SUL LAVORO. OVVERO SUI DIRITTI DEI LAVORATORI.

Nella manovra finanziaria attualmente al vaglio del Parlamento vi è una norma che introduce il pagamento di una tassa per le cause di lavoro. L’importo di tale tassa è di duecentotrentatre euro a testa: che i lavoratori, precari ma non solo, si vedranno costretti a pagare se promuoveranno una causa di lavoro per il riconoscimento di propri diritti.

Finora il lavoratore poteva ricorrere al giudice per far valere un proprio diritto senza il vincolo del pagamento del cosiddetto «contributo unificato»; esenzione che il governo ha ora l’intenzione di rimuovere.

 

UGL FEDERAZIONE NAZIONALE TRASPORTI

SEGRETERIA NAZIONALE

DIPARTIMENTO RELAZIONI ESTERNE

Viale Regina Margherita, 269

00198 Roma

Tel. 06.4404608 – 06.44258425

Fax 06.44236330

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Verbale di Riunione del 21 giugno 2011

22 giugno 2011
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In allegato il Verbale di Riunione firmato in data 21/06/2011 da UGL Trasporti, Cgil, Cisl e UILT e Alitalia/Cai.
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UGLAAVVCTD Verbale di Riunione del 21 giugno 2011
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LE SPESE SONO A CARICO DEI PRECARI!

28 aprile 2011

E’ ormai cosa certa che l’Azienda ha intenzione di assumere per il mese di Maggio p.v. Personale Navigante di Cabina neo certificato e ancora una volta a farne le spese sono i “precari”!!!!

La motivazione di tale decisone sta nel ripristino di due direttrici settimanali verso il Giappone e di conseguenza per colmare carenze di organico. Tutto questo, dal nostro punto di vista, è inaccettabile e non condivisibile poiché già nel mese di aprile scorso, non vi era stata l’assunzione di un solo CTD ed oggi sentir parlare, o semplicemente ipotizzare eventuali “carenze di organico” sarebbe un’offesa all’intelligenza umana.

L’atteggiamento aziendale in palese violazione con gli accordi vigenti ed al diritto di richiamata, è solo l’ennesima “azione unilaterale” imposta dalla CAI.

Le necessità aziendali di ricorrere a nuovi Assistenti di Volo, non possono in alcun modo essere scaricate su una forza lavoro che è precaria da oltre 10 anni e che da mesi è in attesa di una nuovo contratto.

L’azienda può fare quante corsi vuole ma deve garantire che le assunzioni vengano fatte nel rispetto degli impegni reciproci presi!!!

L’incontro della settimana scorsa sull’Osservatorio aziendale/sindacale, relativo al contenzioso in corso – previsto dall’accordo del 4 marzo – ha prodotto, ad oggi, solo ed esclusivamente dei numeri riferiti a tutti i colleghi che hanno aperto una vertenza legale, ma non ha registrato alcuna proposta aziendale per la risoluzione di tale problematica.

Non possiamo più attendere, è necessario chiarire una volta per tutte i criteri della lista/ordine ed il rispetto di quest’ultima per garantire un futuro certo per i precari Alitalia.

Per questi motivi nella giornata odierna la FILT CGIL – FIT CISL – UGL TA hanno inviato una richiesta d’incontro urgente all’azienda.

Vi terremo informati sull’evolversi della situazione.

Segreterie RR.SS.AA. PNC

FILT CGIL – FIT CISL – UGL T.A.

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Alitalia:’pesano’ Giappone e Nord Africa

14 aprile 2011

La crisi politico-militare nei Paesi Nordafricani e in Medioriente ha costretto Alitalia a ridurre, a marzo, la capacità del 27% circa rispetto al programmato, con una corrispondente riduzione di circa 50.000 passeggeri; sul Giappone, invece, a causa del terremoto, la riduzione di capacita’ a marzo è stata globalmente del 12% rispetto al programmato con una corrispondente riduzione di circa 10.000 passeggeri. Lo scrive l’ad Rocco Sabelli, nella consueta lettera mensile ai dipendenti.

(ANSA) – ROMA, 10 APR

Link fonte:

http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/economia/2011/04/10/visualizza_new.html_904109492.html

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Impugnazione dei licenziamenti: prorogati i termini del Collegato

7 marzo 2011

 

Con 159 voti favorevoli, 126 contrari e 2 astenuti, il Senato, nella seduta del 26 febbraio scorso,  ha approvato in via definitiva la legge di conversione (legge 26 febbraio 2011 n. 10) del Dl 29 dicembre 2010, n. 225 cd. Milleproroghe, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. La norma approvata al Senato dispone che «in sede di prima applicazione» le nuove disposizioni relative al termine di 60 giorni per l’impugnazione del licenziamento acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011. L’intenzione, dichiarata, di chi ne ha promosso l’inserimento nel decreto milleproroghe è quella di “congelare” per tutto il 2011 i nuovi termini di decadenza previsti dal Collegato Lavoro (60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e 270 per il ricorso al giudice) per licenziamenti, contratti a termine, somministrazione, co.co.co., trasferimenti, cessioni d’azienda. Tra gli emendamenti spicca, per quanto di interesse nella materia, il rinvio al 2012 dell’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, legge n. 604/1966, in materia di impugnazione dei licenziamenti, come modificato dal Collegato lavoro.

La nuova previsione, già contenuta in una prima versione dell’ emendamento scaturito dal Senato ma poi ridotta in fase di stesura finale prevede ora l’inserimento di un comma 54 all’art. 2, Dl n. 225/2010 e determina una modifica diretta alla legge n. 183/2010: all’articolo 32 della L. n.  183/2010, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n.  604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011″.

La proroga dell’impugnazione dei licenziamenti

Si è parlato anche di “riapertura” dei termini per impugnare i contratti a termine già conclusi alla data di entrata in vigore del Collegato. Si tratta ora di capire cosa accade ai licenziamenti già soggetti, prima del Collegato, al termine di decadenza dei 60 giorni: il differimento dell’efficacia delle modifiche comporta l’applicazione delle vecchie regole. Ne consegue che il licenziamento dovrà, come prima, essere impugnato stragiudizialmente entro 60 giorni, ma l’impugnazione non diventerà inefficace se non seguita, nei successivi 270 giorni, dal deposito del ricorso al giudice (o dalla richiesta di arbitrato o di conciliazione). Nonostante la norma citi espressamente il solo termine di 60 giorni, il differimento di efficacia dovrebbe riguardare anche il successivo termine decadenziale, sia perché strettamente connesso al primo, sia in virtù del richiamo operato dalla norma al primo comma dell’articolo 32 del Collegato, che riguarda entrambi i termini. A questo punto i licenziamenti intimati e impugnati stragiudizialmente nel corso del 2011 saranno soggetti al solo termine prescrizionale di cinque anni.

Allo stesso modo il “congelamento” dovrebbe applicarsi a tutte le fattispecie (diverse dal licenziamento) a cui il Collegato ha esteso il doppio termine di decadenza. Quindi i contratti a termine (ma anche i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i trasferimenti, i rapporti di somministrazione eccetera) che verranno a scadenza dopo l’approvazione della legge e fino al 31 dicembre 2011 non dovranno essere impugnati entro 60 giorni. Non scatterà alcun successivo termine di 270 giorni. Al 31 dicembre 2011 però riacquisterà efficacia la norma del Collegato che applica i termini anche ai contratti a termine già conclusi, che quindi dovranno essere impugnati stragiudizialmente entro i successivi 60 giorni.

Il problema più delicato riguarda invece i contratti a termine scaduti prima dell’entrata in vigore del Collegato (24 novembre 2010) che, come noto, avrebbero dovuto essere impugnati entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge (e cioè entro il 24 gennaio 2011). Proprio con riferimento a tali contratti si è parlato in questi giorni di «riapertura dei termini». Ma non è detto che questo possa essere l’effetto della norma inserita nel decreto milleproroghe.

Per i contratti a termine non impugnati entro il 24 gennaio 2011 si è già verificata una decadenza, che una legge successiva non può sanare, a meno che non lo disponga espressamente. In altre parole, la norma di cui si discute congela i termini per il periodo successivo alla sua approvazione, ma non può riaprire un termine già scaduto, non contenendo alcuna disposizione transitoria o previsione di retroattività. A meno di non voler ritenere implicita la retroattività, magari facendo leva sull’espressione «in sede di prima applicazione».

Pertanto, viene di fatto “congelata” fino al 31 dicembre 2011 la decorrenza dei termini per proporre impugnazione in materia di licenziamento:  qui cominciano le difficoltà interpretative.

Infatti, ad una prima lettura critica  la proposta di emendamento poteva far pensare alla necessità di avviare con gradualità l’applicazione pratica “a regime” di alcune delle novità introdotte dalla L. n. 183/2010, cioè l’estensione dell’applicabilità delle disposizioni dell’art. 6 della legge n. 604/1966, in materia di impugnazione dei licenziamenti, anche al recesso da contratti diversi dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (quali ad esempio i contratti a termine, i contratti di somministrazione, i rapporti di collaborazione – art. 32, commi 3 e 4, legge n. 183/2010).  In realtà la modifica legislativa, per come è formulata, coinvolge, prioritariamente, le ipotesi ordinarie di recesso dal rapporto di lavoro, ovvero  di recesso dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le quali  fin dal 1966, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 604, non vi è stata mai questione in ordine all’efficacia e all’applicabilità del termine di decadenza di 60 gg. per l’impugnazione.

Il legislatore probabilmente voleva perseguire l’obiettivo di garantire una riapertura dei termini per chi non avesse potuto procedere nei tempi, ma di fatto così non è, perché la possibilità di sanare una decadenza, laddove giuridicamente ammissibile, deve trovare espressione diretta nella legge, cosa che la norma qui in commento non ha fatto.

Il risultato è che si prospettano, in definitiva, quattro diverse situazioni giuridiche:

1) la posizione di coloro che abbiano cessato il rapporto prima del 24 novembre 2011, i quali avevano 60 gg di tempo per presentare l’impugnativa e vi abbiano provveduto;

2) la posizione di coloro che, nella medesima situazione, non abbiano proceduto all’impugnazione entro il 23 gennaio 2011, i quali sono ormai decaduti e non possono essere ora rimessi in termini, poiché la legge nulla dice in tal senso;

3) la posizione di coloro il cui rapporto di lavoro sia cessato dopo il 24 novembre 2010, i cui termini di impugnativa scadevano entro la data del 27 febbraio 2011 (data di entrata in vigore della L. n. 10/2011) senza che  vi abbiano provveduto: gli stessi  sono parimenti decaduti e non possono essere rimessi in termini;

4) la posizione di coloro che siano ancora in termini o che cesseranno il rapporto in corso d’anno, i quali vedranno “congelata” la loro posizione, avendo tempo fino al 31 dicembre 2011 per impugnare l’atto.

Non resta, quindi, che attendere le precisazioni che il Governo vorrà fornire sul punto ed augurarsi che, ove possibile, venga fornito un contributo di chiarezza che possa essere d’aiuto ai lavoratori.

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Info disoccupazione ordinaria – novità 2011

7 marzo 2011

 

A partire dal 1 gennaio 2011 la domanda di disoccupazione ordinaria deve essere presentata online. Questa nuova procedura fa parte dei servizi “online” dell’Inps che ha reso note le nuove modalità con le circolari n. 169 e 170 del 31 dicembre 2010. Solo fino al 31 marzo 2011, si potrà presentare ancora la domanda cartacea.

Per richiedere la prestazione online bisogna accedere all’area personale con codice fiscale e pin (Sito Inps > Servizi Online > Al servizio del cittadino). Per accedere ai servizi telematici INPS è necessario avere un codice segreto di identificazione personale: per ottenerlo recarsi sul sito INPS al seguente indirizzo e cliccare sul link “Assegnazione Pin” avendo cura d’inserire i dati richiesti. Il sistema provvederà ad assegnare la prima parte del PIN (8 caratteri). La seconda parte(altri 8 caratteri), indispensabile per completare il codice ed accedere ai servizi telematici, verrà recapitata all’indirizzo di residenza a seguito di una verifica telefonica da parte del Contact Center INPS. In alternativa  c’è la possibilità di richiedere la disoccupazione ordinaria tramite il Contact center al numero verde 803.164 (seguire la voce guida per la sezione dedicata).

Cos’è la disoccupazione ordinaria non agricola

E’ un’indennità che spetta ai lavoratori che si trovino senza lavoro per licenziamento, termine del contratto o per sospensione del lavoro. Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa. Per ottenerla bisogna essere assicurati all’Inps da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali per la disoccupazione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Durata e indennità

La durata dell’indennità di disoccupazione è di 8 mesi per i lavoratori fino a 49 anni e 12 per coloro che hanno superato i cinquanta anni di età. L’importo è calcolato in base alla retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti di un importo massimo mensile lordo, stabilito per legge. La percentuale di indennizzo è pari al 60% della media delle ultime tre mensilità per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e l’ottavo mese e al 40%per i mesi successivi fino al dodicesimo per i lavoratori ultra cinquantenni.

Procedura per la domanda

  1. Per avviare la pratica di disoccupazione ordinariaè rivolgersi al Centro per l’Impiego del proprio comune di residenza ed iscriversi nelle liste di collocamento dando la disponibilità immediata ad altro eventuale impiego.
  2. In seguito occorrerà compilare il modello DS21 ed eventuali allegati. Questo modello è reperibile dal sito dell’INPS ed in allegato al presente volantino.
  3. La domanda, corredata del modello MV10 per le detrazioni (se esigibili), va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla data del licenziamento. La prestazione inizia a decorrere:
  • dall’8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni;
  • dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.

Termine Della Prestazione

Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:

  • ha percepito tutte le giornate d’indennità spettanti
  • inizia un nuovo lavoro
  • diventa titolare di pensione diretta
  • rifiuta di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro;
  • non accetta l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
  • non accetta di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità;
  • viene cancellato dalle liste di disoccupazione.

Il Pagamento

L’indennità può essere riscossa:

  • con bonifico bancario o postale;
  • allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché il codice IBAN.

Obblighi del lavoratore disoccupato titolare di prestazione

Il lavoratore deve comunicare immediatamente:

  • la rioccupazioni anche di breve durata (anche di un giorno);
  • i cambi di indirizzo;
  • il cambio delle coordinate bancarie.

Allegati

MODELLO DI DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA

Modello SR05/DS21 per domanda di disoccupazione ordinaria [Aggiornato a maggio 2010 – 82,5 Kb]

MODELLO DETRAZIONI D’IMPOSTA PER LAVORO DIPENDENTE

Modello MV10 – Dichiarazione annuale per il diritto alle detrazioni d’imposta [89,5 Kb]

GUIDA INPS ALLA DISOCCUPAZIONE ORDINARIA

Richiesta online – immagine esplicativa [clicca per ingrandire]

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Info disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti

7 marzo 2011

Informiamo il Personale Navigante interessato che i modelli DL86/88 Bis per la concessione della disoccupazione saranno in distribuzione a partire dal 23 marzo 2011 presso il 1° piano del CBC di FCO dalle 09:00 alle 16:00, sabato e domenica esclusi.

Ricordiamo, inoltre, a tutti gli interessati che la consegna del modulo è requisito necessario e fondamentale per vedersi corrisposta l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, a pena di decadenza della domanda trascorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa presso gli uffici INPS.
Abbiamo ovviamente fatto presente che, molti dei nostri Colleghi si trovano fuori contratto e/o impossibilitati a recarsi a Fiumicino per ritirare questo certificato. Anche e soprattutto grazie alla nostra sollecitudine nella richiesta, la Società Byte ci fa sapere che si attiverà per collaborare ed istituire una prassi di ritiro alternativa a quelle sopra citate.
Approfittiamo anche per informarvi, e consigliarvi al tempo stesso, di presentare la domanda di disoccupazione a ridosso del mese di marzo (entro comunque il limite fissato al 31/03/2001), dato che ci sarà tempo un mese, dalla domanda, per presentare tutta la documentazione necessaria a pena di decadenza, ed evitare, dunque, inutili attese e file negli uffici dell’INPS.

Cos’è la disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti

La disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti è una prestazione Inps, che serve a tutelare i lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali comprensivi di quota di disoccupazione negli ultimi due anni, come previsto nella disoccupazione ordinaria, ma che nell’anno solare precedente la domanda abbiano lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità, etc..).

A chi spetta

Requisiti fondamentali, per poter richiedere tale indennità di disoccupazione, è l’aver lavorato almeno per un totale di 78 giornate nell’anno solare precedente alla richiesta (comprese festività e le giornate di assenza), l’iscrizione all’INPS da almeno due anni (il lavoratore deve aver lavorato almeno un giorno prima del biennio precedente a quello di domanda, per l’INPS anche un solo giorno lavorativo equivale ad 1 settimana di contribuzione) e, per ultimo, l’aver cessato l’ultimo contratto di lavoro per fine naturale del contratto, licenziamento o dimissioni per giusta causa.

L’importo

L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell’anno precedente e per un massimo di 180 giornate. L’importo spettante è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 858,58 €, elevato a 1.031,93 € per i lavoratori che hanno una retribuzione lorda mensile superiore a 1.857,48 €.

La domanda

La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti deve essere presentata all’Inps o presso gli Enti di patronato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro. Il modulo di domanda è disponibile presso gli uffici Inps e sul sito www.inps.it , nella sezione “moduli” o in fondo a questo volantino

Il pagamento

L’indennità è pagata direttamente dall’Inps. Per il pagamento si può indicare, sulla domanda, una delle seguenti modalità:

• accredito su conto corrente bancario o postale;

• bonifico domiciliato presso banca o ufficio postale.

Allegati

MODELLO DI DOMANDA DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI
Modello SR17/DS21 REQ. RID. per domanda di disoccupazione con requisiti ridotti. [Aggiornato a maggio 2010 - 78,1 KB]

GUIDA INPS ALLA DISOCCUPAZIONE REQUISITI RIDOTTI

Guida dettagliata con informazioni utili sulla disoccupazione con requisiti ridotti rilasciata dall’INPS.


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Verbale di Accordo 4 Marzo 2011

6 marzo 2011
 

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Enac e Alitalia presentano la Safety Card per non vedenti.

24 febbraio 2011

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In seguito, L’Amministratore Delegato Rocco Sabelli, risponde ai giornalisti in merito ad alcune domande circa esuberi, rapporti con il Sindacato, trattative in corso e crisi libica.
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Ulteriori riflessioni sull’art. 32, Legge 183/2010

14 gennaio 2011

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Gentili Colleghi,

con questa comunicazione vogliamo condividere con voi alcune riflessioni aggiuntive sulle questioni in discussione in questi giorni.

Siamo sicuri di essere di fronte ad una svolta molto importante per il futuro della nostra azienda e di molti colleghi soprattutto CTD.

Nei prossimi giorni riprenderà in azienda il confronto sindacale e, tra i numerosi temi in discussione, si parlerà anche della possibilità di dar luogo a stabilizzazioni.

E’ sicuramente un fatto molto importante, anche considerando che molti di noi sono precari da molti anni e che, parlare di stabilizzazioni dopo soli due anni dalla nascita della nuova compagnia è un fatto certamente positivo, a prescindere da quello che sentiamo ogni giorno e che è, complessivamente riconducibile, a vere e proprie voci di corridoio che non servono ad altro che ad innescare nervosismo e confusione nelle nostre teste.

Comprendiamo perfettamente le ansie e le paure di molti: è nostro compito, da Sindacato coscienzioso quale riteniamo di essere – ed in tal senso ve ne abbiamo dato numerose testimonianze –  farle nostre e cercare di combatterle assieme a voi non lasciando isolato nessuno.

A questo proposito, desideriamo approfondire il problema del limite del 23 gennaio, che per molti rappresenta un vero e proprio dilemma, anche, ma non solo, per quanto concerne la volontà di ogni singolo Collega, che abbiamo l’onore di rappresentare, in merito alla eventuale decisione di contestare a C.A.I. i nostri contratti.

Ciò detto, occorre, sin da subito, chiarire che non esiste assolutamente un sindacato, un delegato sindacale o anche un avvocato, che possa aprioristicamente stabilire e assicurare al 100% l’opportunità di ricorrere contro un’azienda in cui si è attualmente dipendenti. E non esiste neanche un modo certo ed infallibile per poter stabilire se l’esito finale sarà favorevole per il ricorrente o per la parte chiamata in causa.

Quello che sappiamo per certo è che, come UGL, siamo alla costante ricerca delle migliori soluzioni in materia di lavoro precario e che tutte le nostre scelte ed azioni, già condivise con voi, sono certamente mirate oltre che al risultato finale, anche ad un valore ben “maggiore” e “nobile” di quello che è il risultato stesso, ossia, alla tutela del singolo Collega di fronte all’azienda per cui lavora come dipendente.

Siamo anche certi – consentiteci la presunzione – che mai si potrà affermare che questo sindacato non abbia investito le proprie energie nella ricerca di ogni soluzione possibile per il presente ed il futuro dei CTD, anche rischiando alcune volte delle vere e proprie lacerazioni interne, frutto di confronto acceso, sull’opportunità di una azione sindacale piuttosto che di un’altra.

Desideriamo, dunque, informarvi circa la possibilità di estendere, temporalmente, il limite della decorrenza di 60 giorni, entro i quali impugnare i termini apposti ai nostri contratti, anche per coloro i quali volessero, in tutta autonomia, decidere di ricorrere (anche) contro Alitalia C.A.I. e non solo, come scritto in recenti comunicazioni, contro la “vecchia Alitalia”, per il solo ottenimento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.

Ferme restando, quindi, le precedenti comunicazioni che indicavano il 23 gennaio 2011 come ultima data per contestare i termini apposti ai singoli contratti ormai già passati, desideriamo comunicarvi che

ANCHE

oltre la data suddetta si potrà comunque ricorrere contro la nostra Azienda, Alitalia C.A.I., presso la quale siamo attualmente impiegati.


Questo ci viene assicurato dal nostro studio legale e dalle nostre verifiche, perché l’articolo nr. 32 del cd. Collegato Lavoro (L.183/2010) definisce la decorrenza dei 60 giorni dalla scadenza dell’ultimo contratto, come perentoria SOLO E SOLTANTO nel caso in cui si voglia contestarne la legittimità.

Dunque, la legge in questione, farà decadere solo e soltanto quella possibilità ma, sicuramente, altre possibilità per ricorrere rimarranno valide, sempre e comunque.

In prima analisi il concetto è estendibile sia per chi avesse firmato, in passato, un contratto ai sensi dell’art.2 del DL. 368/2001 e sia per chi avesse firmato un contratto, ai sensi dell’art. 1 dello stesso decreto legislativo.

Per spiegare il motivo di quanto sin ora affermato nel modo più semplice possibile, supponiamo con voi, a livello pratico, che il collega Mario BIANCHI abbia, alla data odierna, stipulato solamente due contratti e, come molti di voi, si stia domandando se sia opportuno o meno adire le vie legali nei confronti dell’Alitalia C.A.I.

A questo proposito occorre dire, come abbiamo già illustrato, che, se il Sig. Mario BIANCHI non contesterà il termine dei suoi due contratti entro il 23 gennaio 2011, quei termini contrattuali saranno “sanati” e prescritti.

Sempre supponendo a livello pratico, immaginiamo che il Sig. Mario BIANCHI, nel corso dell’anno 2011, stipuli altri due contratti, indipendentemente dall’articolo di legge, con l’Alitalia C.A.I.

A questo punto, il Sig. Mario BIANCHI non avrà comunque perso la possibilità di agire legalmente contro la sua Azienda, anche dopo il 23 gennaio 2011,

poiché potrà,


sempre ai sensi dell’art. 32 della Legge 183/2010 (Collegato Lavoro), contestare la legittimità del termine del suo ULTIMO contratto (il quarto) e potrà, simultaneamente, anche contestare un abuso di reiterazione, considerato illegittimo, nei suoi confronti da parte datoriale, perché è vero che agirà solo sull’ultimo contratto, ma quell’ultimo contratto altro non sarà se non la diretta conseguenza della successione reiterata nel tempo, a partire dalla stipula del primo fino al quarto, di TUTTI i suoi contratti e, quindi, non solo dell’ultimo che ha deciso di contestare, entro i termini di legge previsti, entro i 60 giorni dalla scadenza.

Questo esempio al solo scopo di dirvi, in poche parole, che ci rendiamo perfettamente conto che il termine fissato per il 23 gennaio dalla Legge, come perentorio, costituisca un D-DAY ma, anche, per informarvi che sono possibili altre soluzioni contrariamente a quanto sentiamo, di giorno in giorno, dalle voci di alcuni colleghi e sindacati.

Dunque non tutto è perduto e non tutto è già deciso: al contrario desideriamo chiarire che non esiste una sola ed unica verità e non esistono a questo mondo “santoni” o “guru sindacali” che possano dirci quale sia la strada da percorrere e per giunta anche non sbagliando.

Quello che pensiamo sia opportuno ed importante chiarire è che ci sono altre possibilità per risolvere finanche queste importanti questioni, da cui dipende il nostro futuro, certamente professionale, ma altrettanto certamente esistenziale.

Quello che pratichiamo ogni giorno, in questo caso sul tema CTD, è un vero e proprio “tour de force” per ricercare ogni possibile soluzione.

Siamo incoraggiati dalla fiducia che riponete in noi e onorati di rappresentarvi,

e

:: UGL Trasporto Aereo – Comparto Volo  Dipartimento Assistenti di Volo::

www.uglav.orgwww.uglaavvctd.org


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Ricorso CIGS: invio raccomandate A/R per sospendere il termine

14 gennaio 2011

Cogliamo l’occasione per comunicarvi che mancano ormai pochi giorni all’entrata in regime degli effetti del cd. Collegato Lavoro (art. 32, L.183/2010).

In merito all’iniziativa legale promossa dalla UGL Assistenti di Volo e, relativa alla causa per l’estensione del sostegno della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, desideriamo informare tutti gli interessati che non fossero, in questi giorni, riusciti a prenotare un appuntamento presso il nostro studio legale, che è ancora possibile procedere con il ricorso anche superando il limite, del 23 gennaio, fissato dall’entrata in vigore della Legge 183/2010 (cd. Collegato Lavoro).

Abbiamo predisposto un modello di lettera, da spedirsi sia all’INPS che ad Alitalia Amministrazione Straordinaria tramite raccomandata A/R, così da far cessare i termini di prescrizione.

Le lettere in questione sono scaricabili online dall’interessato e dovranno essere personalizzate inserendo i propri dati e successivamente inviate entro, e non oltre, il 23 gennaio 2010 (farà fede il timbro postale).

Solo in questo modo, una volta inviate le raccomandate e ricevuti i cedolini di ritorno, gli interessati potranno ancora recarsi presso lo studio legale in convenzione con la UGL ed avviare, nei 270 giorni successivi, il ricorso.

Qui potrete effettuare il download dei modelli facsimile:

Vi ricordiamo, inoltre, gli indirizzi cui spedire le due raccomandate, che sono:

Amministrazione Straordinaria

Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A.

Largo Amilcare Ponchielli, 6

00198 Roma


INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Via Ciro il Grande, 21

00144 Roma

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11/12/2010 – 23/01/2011 – CTD: un’altra fesseria sconfessata!

11 dicembre 2010

Con uno stile che non ci appartiene in alcun modo, ma che riteniamo necessario utilizzare, vogliamo comunicare a tutti gli amici CTD che nelle ultime chiamate del giorno 11 novembre 2010, sono presenti lavoratori che hanno già attivato la causa per il riconoscimento della CIGS.

Più precisamente, la società Alitalia S.p.A, ha già ricevuto prima ancora della data di assunzione, la notifica ai sensi dell’art. 32 della legge del 4 novembre 2010 n°183, di numerosi colleghi che hanno già aderito all’importantissima iniziativa di tutela economica.


Questi amici e colleghi, hanno contestato e impugnato tutti i termini apposti ai propri contratti di lavoro intercorsi con Alitalia S.p.A., l’Alitalia azienda fallita per intenderci, con relative eventuali proroghe e rinnovi.

Questo flash informativo solo per ribadire la “montagna di sciocchezze” che sono state dette e ripetute in ogni occasione dai soliti “guru”, oltre al timore seminato (non verrete mai richiamati) per annichilire una importantissima iniziativa mai pensata e mai attivata da nessuno.

Da oggi possono iniziare a chiedere SCUSA a tutta la Categoria perchè NON si gioca con il futuro e la vita privata delle persone!!!!

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Verbale di Incontro 24.11.2010

5 dicembre 2010

Si è tenuto in data 24 novembre u.s. l’incontro sindacale richiesto dalle RR.SS.AA in prima fase della Procedura di Raffreddamento sul tema CTD e Parcheggi PN.

A seguito dell’assunzione dell’11 Novembre u.s di personale CTD, è stata aperta la vertenza sindacale.

Le OO/SS avevano verificato, dalle chiamate effettuate, che l’ordine delle priorità non era stato rispettato, sia per la mancata chiamata dei lavoratori più anziani che per la collocazione nelle basi periferiche, che per l’inserimento nei settori d’impiego.

In generale con le Procedure in oggetto, avevamo evidenziato la necessità di parlare a 360° del problema CTD.

Al termine della Procedura che si è chiusa positivamente, possiamo effettuare alcune valutazioni:

  • L’impegno di CAI a riavviare un dialogo con le RRSSAA;

  • La convocazione delle RRSSAA in occasione di assunzioni di CTD;

  • La verifica della lista di anzianità che potrà essere visionata ogni qualvolta necessario;

  • L’impegno aziendale, a partire dal mese di gennaio, di valutare eventuali soluzioni per le problematiche oggetto di Procedura di raffreddamento.

Sulla tematica parcheggi, evidenziamo che al termine della vertenza vi sarà la possibilità per il navigante di scegliere quale parcheggio utilizzare indipendentemente dalla base di collocazione.

Riteniamo importante sottolineare che su entrambe le tematiche proseguirà il confronto con CAI.

Sarà nostra cura tenervi aggiornati.

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Iniziato il conto alla rovescia – Collegato Lavoro

17 novembre 2010

COLLEGATO LAVORO:

E’ INIZIATO IL CONTO ALLA ROVESCIA PER ACCERTARE LA NULLITA’ DEL TERMINE APPOSTO AI VECCHI CONTRATTI ALITALIA SPA IN AS.

Gentili Colleghi,

desideriamo ricordarvi l’imminente entrata in vigore della Legge 183/2010 in data 24 novembre c.a., che determina i tempi massimi entro i quali sarà possibile procedere all’accertamento della nullità del termine apposta ai contratti di lavoro stipulati con Alitalia Spa (ora in A.S.) fino alla data del suo fallimento.

L’articolo 32 della citata legge recita:

(Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro  a  tempo determinato)

1. Il primo e il secondo comma dell’articolo 6 della legge 15  luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:

«Il licenziamento deve essere impugnato a  pena  di  decadenza  entro sessanta giorni dalla ricezione  della  sua  comunicazione  in  forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’ essa in forma scritta, dei motivi, ove  non  contestuale,  con  qualsiasi  atto  scritto,  anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota  la  volonta’  del  lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione  sindacale  diretto ad impugnare il licenziamento stesso.  L’impugnazione e’ inefficace se non e’ seguita, entro  il  successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito  del  ricorso  nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o  dalla comunicazione  alla  controparte  della  richiesta  di  tentativo  di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilita’ di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del  ricorso.  Qualora  la conciliazione o l’arbitrato  richiesti  siano  rifiutati  o  non  sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento,  il  ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro  sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».

Fermi restando i limiti temporali di cui sopra, l’articolo di legge fa riferimento ai casi di accertamento della nullità del termine apposta ai contratti a tempo determinato:

3. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio  1966, n. 604, come  modificato  dal  comma  1  del  presente  articolo,  si applicano inoltre:

d) all’azione di nullita’ del termine  apposto  al  contratto  di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del  decreto  legislativo  6 settembre 2001, n.  368,  e  successive  modificazioni,  con  termine decorrente dalla scadenza del medesimo.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio  1966, n. 604, come  modificato  dal  comma  1  del  presente  articolo,  si applicano anche:

a) ai contratti di lavoro a  termine  stipulati  ai  sensi  degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001,  n.  368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della  presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;

b)  ai  contratti  di  lavoro  a  termine,  stipulati  anche   in applicazione  di  disposizioni  di  legge   previgenti   al   decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e gia’ conclusi  alla  data  di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

In buona sostanza si avranno sessanta giorni di tempo per adire il giudice, previo tentativo di conciliazione in forma scritta, ai fini dell’accertamento della nullità del termine apposto ai nostri contratti di lavoro stipulati con Alitalia Spa in A.S.

Vi ricordiamo che il termine dei sessanta giorni è perentorio; trascorso tale arco temporale, si considererà decaduto il diritto del lavoratore a procedere in tal senso.

A questo specifico riguardo, vi ricordiamo, inoltre, di aver contattato uno dei più grandi e noti studi legali di Roma e, tramite l’Avvocato Frezza, di aver stipulato una convenzione per i nostri iscritti che vogliano procedere all’accertamento della nullità predetta e, tramite il successivo interessamento di INPS, accedere alla prestazione di tutela sociale ed economica della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, destinata a tutti quanti fossero alle dipendenze della compagnia Alitalia Spa a tempo indeterminato alla data del suo fallimento.

Per tutti questi motivi crediamo che l’argomento in questione sia molto importante e, visti gli “stretti” limiti temporali imposti dalla legge, la sua soluzione ormai non più procrastinabile. Questa è, infatti, l’unica possibilità che rimane a quanti, fra i nostri Colleghi, non siano più stati chiamati a lavorare in Alitalia Cai ed anche, per tutti coloro i quali siano, ad oggi, alle dipendenze di Alitalia Cai e che, tra un contratto e l’altro, si vedrebbero corrisposti importi miserrimi dalla prestazione a sostegno del reddito “assegno di disoccupazione” di INPS.

Vi invitiamo a far circolare questa preziosa informazione fra tutti i nostri Colleghi ribadendo loro che questa è l’ultima opportunità, ad oggi possibile, per sanare la nostra posizione contrattuale pregressa alle dipendenze della vecchia compagnia di bandiera.

Per qualsiasi ulteriore dubbio o chiarimento vi invitiamo a contattarci.

Vi ricordiamo che il nostro Responsabile UGL Dipartimento Lavoratori Precari AA/VV è Enrico Lombardo.

Telefoni utili: 3453279962  –  3472734004

E-Mail: uglaavvctd@gmail.com

Sito UGL CTD: www.uglaavvctd.org

RSA Assistenti di Volo – UGL TRASPORTI – Comparto Volo
Tel. 06 4404608 Fax. 06 44236330 uglaavv@gmail.com www.uglav.org
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Air Dolomiti ricerca personale.

16 novembre 2010

Assistenti di Volo con abilitazione ENAC

AIR DOLOMITI ricerca personale Assistenti di Volo in possesso della abilitazione ENAC (AFS).


Le/gli interessate/i sono pregati di inviare per posta prioritaria una lettera motivazionale, curriculum vitae, 2 foto (mezzo busto e figura intera) ed autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs 196/03), con indicazione delle abilitazioni aeromobili in possesso, fotocopia ultima visita IML e brevetto Enac, e data ultimo volo effettuato al seguente indirizzo:

Air Dolomiti S.p.A. L.A.R.E. Ufficio Risorse Umane, Via Bembo, n.70 , 37062 Dossobuono (VR) citando il Rif. AV/Certif.

e-mail: job_opportunities@airdolomiti.it

Assistenti di volo non certificati

AIR DOLOMITI, compagnia aerea regionale del gruppo Lufthansa, ricerca aspiranti Assistenti di Volo non certificati per la sede di Verona. Le selezioni si terranno presso la nostra sede di Verona nel mese di novembre e dicembre 2010.

Le/gli interessate/i sono pregati di inviare per posta prioritaria una lettera motivazionale, curriculum vitae, 2 foto (mezzo busto e figura intera) ed autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs 196/03), con indicazione di peso, statura e vista al seguente indirizzo:

Air Dolomiti S.p.A. L.A.R.E. Ufficio Risorse Umane, Via Bembo, n.70 , 37062 Dossobuono (VR) citando il Rif. AV/10.

e-mail: ufficiohr@airdolomiti.it

Ulteriori informazioni sul sito web www.airdolomiti.it.

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E’ legge il Collegato Lavoro.

12 novembre 2010



E’ stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 243 della “Gazzetta Ufficiale” n. 262, del 9 novembre 2010, il cd. “collegato lavoro”, ovvero la legge n. 183 del 4 novembre 2010.

Reca in oggetto: “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche` misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di la­voro”.  (10G0209) (GU n. 262 del 9-11-2010 – Suppl. Ordinario n.243)

La legge entrera` in vigore il 24 novembre 2010.

Di nostro specifico interesse è l’articolo n.32 (che pubblichiamo di seguito evidenziandone le parti più importanti) recante disposizioni circa le modalità e la tempistica necessaria per risolvere le controversie di lavoro.

Qui il testo integrale.


testo in vigore dal: 24-11-2010

Art. 32.

(Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro  a  tempo determinato)

1. Il primo e il secondo comma dell’articolo 6 della legge 15  luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:

«Il licenziamento deve essere impugnato a  pena  di  decadenza  entro sessanta giorni dalla ricezione  della  sua  comunicazione  in  forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’ essa in forma scritta, dei motivi, ove  non  contestuale,  con  qualsiasi  atto  scritto,  anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota  la volonta’  del  lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione  sindacale  diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L’impugnazione e’ inefficace se non e’ seguita, entro  il  successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito  del  ricorso  nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro  o  dalla comunicazione  alla  controparte  della  richiesta  di  tentativo  di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilita’ di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del  ricorso. Qualora  la conciliazione o l’arbitrato  richiesti  siano  rifiutati  o  non  sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento,  il  ricorso

al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro  sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».

<…>

3. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio  1966, n. 604, come  modificato  dal  comma  1  del  presente  articolo,  si applicano inoltre:

d) all’azione di nullita’ del termine  apposto  al  contratto  di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del  decreto  legislativo  6 settembre 2001, n.  368,  e  successive  modificazioni,  con  termine decorrente dalla scadenza del medesimo.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio  1966, n. 604, come  modificato  dal  comma  1  del  presente  articolo,  si applicano anche:

a) ai contratti di lavoro a  termine  stipulati  ai  sensi  degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001,  n.  368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della  presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;

b)  ai  contratti  di  lavoro  a  termine,  stipulati  anche   in applicazione  di  disposizioni  di  legge   previgenti   al   decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e gia’ conclusi  alla  data  di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;

5. Nei casi di conversione del  contratto  a  tempo  determinato,  il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento  del  lavoratore stabilendo un’indennita’ onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo  8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

6. In presenza di  contratti  ovvero  accordi  collettivi  nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le  organizzazioni  sindacali comparativamente  piu’  rappresentative  sul  piano  nazionale,   che prevedano l’assunzione, anche a tempo  indeterminato,  di  lavoratori gia’ occupati con  contratto  a  termine  nell’ambito  di  specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennita’ fissata dal comma 5 e’ ridotto alla meta’.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e  6  trovano  applicazione  per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali  ultimi  giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennita’ di cui ai commi 5 e 6, il  giudice  fissa  alle  parti  un  termine  per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni  ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’articolo 421 del codice di procedura civile.

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